Società sportiva - partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto - C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 - art. 16-bis delle NOIF – norma transitoria – decadenza della affiliazione della società - non è sanzione in senso tecnico – art. 25 Cost. – non si applica
La norma transitoria contenuta nella delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, avente per oggetto la modifica dell’art. 16-bis delle NOIF secondo cui l'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. non prevede una sanzione in senso tecnico (nemmeno nella prospettiva allargata della giurisprudenza della Corte EDU), e, quindi, non entra in gioco il principio di cui all’art. 25 della Costituzione, secondo cui ‘nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso’.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 95/CFA/2021-2022/D
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021; art. 16-bis delle NOIF; art. 25 Cost