Società sportiva - partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto - C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 - art. 16-bis delle NOIF – norma transitoria - principio giuridico dell’affidamento – violazione - esclusione - interesse generale del corretto svolgimento delle gare - principio di pari trattamento dei contendenti
Non è illegittima la delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, avente per oggetto la modifica dell’art. 16-bis delle NOIF secondo cui “1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado”. Ciò con particolare riguardo alla norma transitoria secondo cui “a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16-bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente formulazione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza; b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20-bis delle N.O.I.F.”. Il provvedimento rispetta pienamente i canoni, di derivazione europea e costituzionale, diretti ad indicare i presupposti di interventi normativi destinati ad incidere su rapporti giuridici in atto. In particolare non è violato il principio giuridico dell’affidamento, poiché emergono tutte le condizioni per l’adozione di una disciplina regolamentare suscettibile di disciplinare situazioni giuridiche in atto, senza violare il legittimo affidamento dei titolari. E’ ragionevole che, nell'ecosistema di un ordinamento sportivo, l'interesse generale si identifichi nel corretto svolgimento delle gare, che, a propria volta, presuppone la massima garanzia del principio di pari trattamento dei contendenti; principio che il divieto di simultaneo controllo di più società inevitabilmente preserva. Tale affermazione riguarda proprio il contestato regime transitorio e non dimentica affatto che deve comunque avere un peso la posizione di chi legittimamente ha operato nel rispetto delle disposizioni vigenti fino a quel momento e dei principi dettati dalla giurisprudenza CEDU e Costituzionale in punto di retroattività di norme che vadano a incidere su posizioni giuridiche acquisite.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 95/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021; art. 16-bis delle NOIF