Processo sportivo in genere – sanzioni – unitarietà – non sussiste

Su un piano più generale, anche osservare che, a dispetto del suo presentarsi come generica manifestazione del potere punitivo di chi ha il compito di valutare le condotte degli appartenenti al mondo federale calcistico, l’esercizio del potere disciplinare si spiega e si qualifica con il riflettere le peculiarità dell’ordinamento di riferimento, senza che possa immaginarsi un unico “modello” disciplinare cui attingere. Pur nell’unicità della prospettiva da perseguire e in presenza di un nucleo di principi comuni che caratterizzano tutte le fattispecie oggetto dei procedimenti disciplinari, non vi è dubbio che appare impossibile una reductio ad unitatem. Con la conseguenza che anche il correlato apparato sanzionatorio non può non risultarne diversificato anche al fine di assicurare quella opportuna (rectius, necessaria) discrezionalità degli organi giudicanti volta alla individuazione della pena proporzionata e giusta rispetto al caso concreto.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 95/CFA/2019-2020/H

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 12 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

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