Corte federale d’appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell’intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilitàCorte federale d’appello – cognizione – art. 106, comma 1, CGS - motivi del reclamo - in genere – riesame dell’intero merito – esclusione – domande o eccezioni proposte per la prima volta – esclusione – questioni rilevabili di ufficio – ammissibilità

I giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale devono tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium: con la conseguenza che l'intervento della Corte è limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia (cfr., tra le altre, Corte federale d’appello, n. 55/2019-2020). Ciò comporta che nel presente giudizio, in forza del divieto di ius novorum in appello, non è consentito l’esame di nuove domande od eccezioni (salvo le questioni rilevabili d’ufficio). Difatti – secondo i noti principi – se l’oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado; e ciò pur essendo ammessa la correzione ed integrazione della linea difensiva già adottata dinanzi al Tribunale federale, purché ciò non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente.

                                                              

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 95/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 106, comma 1, CGS;

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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