Corte federale d’appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione termine di deposito del reclamo – tardività – art. 37 CGS CONI – non rileva
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del CGS della FIGC è tardivo il reclamo proposto dopo sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Non vale, al riguardo, il riferimento al diverso termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, stabilito dall’art. 37 del Codice di giustizia sportiva CONI. L’art. 3 del CGS della FIGC (rubricato “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”) al comma 2, prevede che “Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.”. Dalla formulazione di tale disposizione risulta chiaramente la portata residuale delle disposizioni contenute nel Codice CONI, come confermato dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 98/2021. La disposizione di cui all’art. 3, comma 2 del CGS FIGC persegue l’intento di non lasciare vuoti normativi di sorta, e contempla, a livello sostanziale, una clausola cd. di residualità in favore del codice CONI, destinato evidentemente a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 94/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS; art. 37 CGS CONI; art. 3 CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.