Società sportiva – società inattiva - vincolo che la lega alla Federazione – non è eliminato - sanzionabilità - sussiste

La mancata attività una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione italiana gioco calcio e quindi venir meno la sanzionabilità, occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega nazionale dilettanti là dove all’ art. 5, comma 2, si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, .... “. (CFA, SS.UU., 8/2023-2024; sez. I, n. 7/2020-2021; sez. III, n. 2/2020-2021).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 94/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 16, comma 1, lett. a) NOIF; art. 5, comma 2 LND

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