Corte federale d’appello – art. 106 CGS - art. 13 CGS – – circostanze attenuanti – i limiti edittali non costituiscono limiti invalicabili – valutazione dell’effettiva natura e gravità dei fatti commessi - sanzione disciplinare anche proporzionata

È coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria. (Nel caso di specie è stato considerato in sé non decisivo il ritardo di alcune delle risposte alla Co.Vi.So.C. ed una offensività attenuata del comportamento).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 94/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 106 CGS - art. 13, comma 1, CGS

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