Violazioni in materia gestionale ed economica - Co.Vi.So.C. - art. 80 NOIF - art. 85 NOIF – rilevanza delle disposizioni - art. 90 NOIF - artt. 8 e 31 CGS - responsabilità delle società sportive - mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti - illecito amministrativo - mera trasmissione di informazioni reticenti o parziali - costituisce illecito amministrativo

Ai sensi dell’art. 80 NOIF “[1] Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. [2] Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati; c) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; d) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati. [3] Nell’ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari”. La previsione, unitamente all’art. 85 NOIF che individua le informative periodiche che le società devono fornire alla Co.Vi.So.C, ha carattere sicuramente centrale nel panorama complessivo dei doveri di correttezza e fair play (sportivo e finanziario) che devono costantemente accompagnare il comportamento delle società sportive e la relativa partecipazione ai campionati di calcio. Ed è parimenti rilevante segnalare come alla Co.Vi.So.C. spetti anche il compito di attivare indagini e procedimenti disciplinari. L’art. 90 NOIF, dettato anch’esso in ambito di violazione delle previsioni in materia di controllo della Co.Vi.So.C. (Titolo VI - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche), richiama espressamente l’applicabilità degli artt. 8 e 31 CGS a proposito delle responsabilità delle società sportive e soprattutto a proposito delle violazioni in materia gestionale ed economica. Secondo l’art. 31, comma 1, CGS, “[c]ostituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”. Pur secondo una inevitabile scala decrescente di gravità (al cui apice è collocato il caso della falsificazione materiale o ideologica e più in generale il caso dell’alterazione dei dati), ai sensi dell’art. 31 CGS, costituisce illecito anche la mera trasmissione di informazioni “reticenti” o “parziali”. (Nel caso di specie una società sportiva è stata sanzionata per aver reso risposte parziali alla Co.Vi.So.C. e dunque in contrasto con l’art. 31 CGS).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 94/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 80 NOIF - art. 85 NOIF - art. 90 NOIF - artt. 8 CGS – art. 31 CGS

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