Mezzi di prova – assunzione dei mezzi di prova – art. 57 CGS, comma 2 - registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso – inammissibilità – denuncia basata su tali prove – si possono utilizzare la prova spuria solo quale mero indizio

Occorre distinguere il potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice sportivo e quello diverso della ammissibilità nel processo sportivo dei mezzi di prova. In tutti i sistemi ordinamentali la verità dei fatti denunciati si ricerca e si scopre rispettando primariamente la regola sull’acquisizione legittima delle prove e non a prescindere. L’art. 57, comma 2^ sembra ammettere la possibilità che anche le prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente possono essere utilizzate nel processo sportivo senza apparenti limitazioni. Ma questa interpretazione contraria ai principi ordinamentali del sistema giudiziario, tra cui quello della giustizia sportiva, non può essere accolta. Tale disposizione deve essere interpretata in modo che consenta di contemperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti, vale a dire quello di tenere fermo il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello che rappresenta l’obbligo degli organi federali di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole poste dal codice di giustizia sportiva. E’ innanzitutto evidente che la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili. Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito. Quanto agli organi federali che ricevono una denuncia basata su questo genere di prova, è evidente che, per quanto gravi e verosimili possano apparire i fatti denunciati e quindi tali da rendere necessario l’avvio di un procedimento istruttorio, essi organi non possono ignorare che le regole di protezione dei soggetti che sono stati ripresi o registrati a propria insaputa valgono anche per gli organi inquirenti e quindi non possono aprire indagini che siano basate solo sulla narrazione spuria dei fatti ma devono pretendere dal denunciante, che non l’abbia già fatto, la prova dei fatti illeciti o rilevanti sotto il profilo disciplinare per come dallo stesso denunciati. Detto altrimenti gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati. Né essi possono procedere a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolparsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti così denunciati con un evento decisivo e provato aliunde, idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato. Ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice Sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 94/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 57 CGS, comma 2, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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