Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - atto di deferimento – art. 125, comma 4, CGS – individuazione delle norme di riferimento - principio iura novit Curia - non rileva

L’art. 125, comma 4, CGS prescrive che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate...”, chiarendo che è onere dell’Organo procedente individuare le norme di riferimento. Al riguardo non vale invocare il principio “iura novit Curia”; tale principio, nell’ambito del diritto sportivo, non può estendersi fino a porre rimedio a errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch’esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente. Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione di tale principio trova comunque un limite nel principio di correlazione tra il “chiesto ed il pronunciato”, quest’ultimo pure da considerare principio “cardine” dell’attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sezione V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l’esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel processo (Cass. Sezione L, n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che sarebbe sufficiente a quest’ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati e lasciare al giudicante l’onere di individuare le eventuali norme violate e procedere alla loro applicazione.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 94/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 125, comma 4, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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