Corte federale d’appello – domande ed eccezioni - divieto dei nova in appello

E’ inammissibile la produzione di un documento in appello volta ad ampliare il thema decidendum. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che una dichiarazione bancaria prodotta in appello non si configurasse come un documento volto a comprovare le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado bensì come una circostanza volta a modificare l’oggetto della decisione [il c.d. thema decidendum], in contrasto con quanto statuito dall’art. 101 del CGS; al contempo non è stata  accolta la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di un fatto sopravvenuto al giudizio di primo grado in quanto, seppure dichiarazione bancaria era stata rilasciata dalla banca successivamente al giudizio di primo grado, non risultava che la reclamante si fosse attivata tramite opportune richieste formali per ottenerla in tempo sicché tale documento avrebbe dovuto essere procurato, e quindi prodotto, già nel primo grado del procedimento in modo da consentire un integro contraddittorio sul punto: CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 93/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 101 CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
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3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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