Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - utilizzo servizio di messaggistica whatsapp – art. 4 CGS - violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - sussistenza

L’invio di un messaggio dal contenuto potenzialmente lesivo dell’altrui reputazione, mediante l’utilizzo del servizio di messaggistica whatsapp, può integrare gli estremi di un comportamento rilevante e censurabile sul piano disciplinare (sub specie di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 CGS), ove si consideri che alla decisione di inviare il messaggio in oggetto con la richiamata applicazione - senza avere, peraltro, l’accortezza di richiedere specificamente al destinatario di non divulgarlo – si accompagna ragionevolmente la consapevolezza della spiccata attitudine del mezzo scelto alla ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, in ragione sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non sia poi successivamente diffuso secondo un meccanismo cd. “a catena”.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 93/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 23 CGS; art. 4 CGS

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