Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito

L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva affida agli organi di giustizia sportiva il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Ne deriva che il giudice sportivo può modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti per adeguare la misura sanzionatoria al disvalore della condotta, rispetto alla quale la pena deve avere un adeguato effetto dissuasivo. Nell’esercizio di tale potere il giudicante, nel determinare la sanzione da comminare per la violazione accertata, non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può infliggere anche sanzioni disciplinari più gravi, per specie e misura, di quella prospettata dalla Procura, purché beninteso la pena concretamente applicata sia rispettosa dei limiti fissati dalle norme federali.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 92/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 12 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

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