Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori - abuso psicologico – comportamenti discriminatori - definizioni

La fattispecie dell’abuso psicologico può ritenersi integrata da qualsiasi condotta o trattamento alienante, analogo a quelli esemplificati nell’art. 3, secondo comma, lett. a), delle linee guida F.I.G.C.-SGS, che sia idoneo a indurre nel tesserato sentimenti di turbamento, ansia, smarrimento di sé, perdita di sicurezza e autostima, fino a sfociare nel progressivo disinteresse per le attività che prima risultavano piacevoli. L’abuso psicologico può manifestarsi mediante messaggi rivolti a svilire e ferire la vittima, anche in presenza di più persone, inducendola a dubitare delle proprie capacità e ad isolarsi o ad essere isolata dal gruppo, in quanto considerata non meritevole di farne parte. Il danno che consegue a tali forme di abuso consiste nella compromissione della sicurezza e del benessere del minore. Costituiscono invece fattispecie discriminatorie i trattamenti ingiusti e sconvenienti che sottendono l’inferiorità di un gruppo o di una persona, in base a criteri inerenti alle prestazioni sportive e alle capacità atletiche, ovvero inerenti a convinzioni personali o orientamento sessuale. Il comportamento discriminatorio è integrato da condotte dirette a separare i giovani atleti in titolari e riserve con la previsione di metodi di allenamento distinti e con un diverso grado di attenzione e sostegno, con l’effetto di ostacolare il pieno sviluppo tecnico dei minori relegati ad un ruolo marginale e di impedire la loro effettiva e proficua partecipazione all’attività sportiva. Ne costituisce espressione anche il rifiuto preconcetto, alimentato da pregiudizi o da un malinteso senso di “normalità”, di ammettere nel gruppo solo soggetti portatori di determinati orientamenti politici o sessuali. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che le condotte oggetto di incolpazione fossero trasgressive dei criteri valoriali espressi dall’art. 4 C.G.S., in quanto lesive del sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal benessere psicologico ed emotivo dei calciatori minorenni, non rilevando che la Società avesse provveduto alla designazione del delegato alla tutela dei minori e al recepimento della Policy minori e dei codici di condotta, atteso che tali adempimenti si erano risolti in un mero ossequio formale alle regole federali e non hanno impedito l’emergere di situazioni di abuso psicologico e di comportamenti discriminatori).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 92/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 3, secondo comma, lett. a) C.U. FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023

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