Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni – tutela dei minori – normativa - linee guida - codici di condotta – violazione degli obblighi – art. 4 CGS - sanzionabilità – prescinde dall’art. 28-bis CGS
I codici di condotta prescritti dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 C.G.S.. La violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28bis C.G.S. Difatti, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (per il principio, CFA, sez. I, n, 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 92/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 22, comma 7, Cost.; art. 16 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; art. 4, comma 2, CGS; art. 28-bis CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 28 bis - Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni
1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti
dall’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e
Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le
società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai
commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non
inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società
dilettantistiche.
3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto
dai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non inferiore a tre mesi.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e
dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento FIGC per la
Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non
inferiore a un mese.
5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o
discriminazione di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all’art. 9 del Regolamento FIGC
per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni
di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità
individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis,
604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale,
sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la
sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
Norma transitoria:
- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.*
*Articolo aggiunto dal C.U. FIGC n. 69/A del 27.08.2024