Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - illecito di particolare disvalore
Ai sensi dell’art. 29 del CGC “1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Si tratta di un illecito di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022); CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 92/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 28 CGS