Settore tecnico - regolamento settore tecnico - domicilio - art. 17 luogo – è quello comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli – variazione – onere di comunicazione
Ai sensi del quinto comma dell’art. 17 del regolamento del settore tecnico “i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'albo e nei ruoli. Spetta al singolo tecnico comunicare senza indugio l’avvenuto cambio di domicilio.” Pertanto colui che ha modificato il proprio domicilio ha l’onere di informare la Federazione. Invero nel CGS non sono presenti istituti quali quelli previsti dagli artt. 159 e 160 del cod. proc. pen. (rispettivamente “notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità” e “efficacia del decreto di irreperibilità”); meno che mai esistono disposizioni relative alla attestazione delle “vane ricerche” (art. 295 cod. proc. pen.) o che prevedano l’emissione di un “decreto di irreperibilità” (art. 296 del medesimo codice). E ciò perché non è concepibile che agli organi federali siano tenute celate notizie relative alla residenza o al domicilio di un tesserato, il quale, si ripete, ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente tali dati. In fin dei conti, la differenza tra una giustizia coercitiva, quale è quella penale, e una giustizia consensuale, quale, senza dubbio, è quella sportiva (atteso che gli appartenenti al settore spontaneamente accettano di sottoporsi alle sue regole), comporta anche rafforzati obblighi di correttezza e trasparenza a carico dell’associato e, tra questi, quello di garantire, in ogni momento, la sua reperibilità.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 92/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: art. 17, comma 5, Regolamento settore tecnico;