Corte federale d’appello – art. 100, comma 2 CGS - assistenza del difensore – necessità

A differenza del giudizio di I° grado che si svolge dinanzi al TFN, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale, laddove ai sensi dell’art. 80, comma 2, CGS le parti possono stare in giudizio personalmente, nella fase di appello l’art. 100, comma 2 dispone che le parti “non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Il che comporta, necessariamente, l’obbligo della “difesa tecnica” nei giudizi che si svolgono dinanzi alla CFA fin dalla proposizione e sottoscrizione del reclamo. Va osservato, al riguardo, che la stessa rubrica dell’art. 100 CGS recita: “Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”. Una lettura sistematica della rubrica porta a concludere che il procedimento dinanzi alla CFA, possa essere attivato, nella forma del reclamo, necessariamente ed esclusivamente con il ministero di un difensore. La procura alle liti infatti costituisce il presupposto della valida istaurazione del rapporto “processuale” e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cpc, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data successiva alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e purché l’atto risulti già sottoscritto dal difensore (nel caso di specie il rapporto processuale si è costituito il giorno prima dell’udienza. Né tantomeno può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, ex tunc, alla procura rilasciata in data successiva e non è invocabile l’art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”. Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 92/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS; art. 80, comma 2, CGS; art. 125 CPC; art. 49, comma 7, CGS;

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

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