Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – cd. confortevole convincimento – sufficienza - deduzione logica - valutazione probabilmente convincente - non oggettivamente inconfutabile

In tema di responsabilità disciplinare, “[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)” (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-24). E come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. Ciò non toglie che il procedimento logico da seguire debba articolarsi in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell'analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorrerà pertanto che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull"id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2024 n. 28015).

 

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 91/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 3 CGS, art. 44 CGS

Articoli

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