Corte federale d’appello – giudizio di primo grado – appello - effetto devolutivo – automatica riemersione del materiale di primo grado – cognitio della Corte federale - è piena

Nel giudizio sportivo trova applicazione il principio più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “Nel giudizio amministrativo l'effetto devolutivo proprio del giudizio d'appello comporta ex se l'integrale rivalutazione delle questioni controverse che vengano in tale sede riproposte, con modifica o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, ove necessario […]” (Cons. Stato, Sez. V, 5.4.2024 n. 3148; Cass. Civ., Sez. II, 21.6.2023, n. 17709) e “Nel reclamo proposto alla Corte federale d’appello si produce un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio della Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio (Cfr. Sezione I, decisione n. 96/2019-2020” (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023). Il reclamo nel giudizio sportivo deve ritenersi un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame complessivo della causa nel merito, per cui il giudice dell’impugnazione è chiamato a decidere, pur nei limiti della domanda come riproposta, anche sui motivi di ricorso non adeguatamente affrontati dal primo giudice (C.F.A. SS.UU., decisione n. 74/2020-2021).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 91/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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