Corte federale d’appello – motivi di reclamo - specificità delle censure – lettura formalistica - esclusione
Dell’art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non deve essere data una lettura formalistica. La ratio ad essa sottesa è quella di garantire che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate da puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione, per cui l’onere di detta specificazione dovrà ritenersi assolto qualora la parte abbia comunque argomentato le ragioni del dissenso dalla soluzione adottata in prime cure (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024). Tale orientamento è conforme agli indirizzi maturati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale, in materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (Cass. Civ., Sez. III, 7.10.2015, n. 20124). Così pure sono conformi a tale orientamento gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e della Corte federale d’appello (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 91/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS; art. 342 cpc
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.