Settore giovanile e scolastico - minori infra-quattordicenni – criterio penalistico di non imputabilità – estensione – esclusione – ratio – deve rientrare nella categoria dei giovanissimi
Nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti. All’ordinamento sportivo non è possibile estendere il criterio penalistico di non imputabilità del minore infra-quattordicenne, ai sensi dell’art. 97 del Codice penale. Il sistema normativo federale subordina la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”. Il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre la categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi”(cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale. Secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi). La non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro, la salvaguardia della integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche. La non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, il DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica. La presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza, il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni. Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto. Anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso (cfr. art. 36 DPR 23/9/1988, n. 488). Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica è, non a caso, puntualmente riservata (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003 n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 91/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 137, comma 2, CGS; art. 17, Regolamento del Settore giovanile e scolastico
Articoli
Art. 137 - Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.
3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.