GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO - INFERIORE ALL’ESCLUSIONE DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO - RAGIONEVOLE CERTEZZA – SUFFICIENZA – GIUDIZIO INDIZIARIO – DUE MOMENTI – INDIZI - VALUTAZIONE PARCELLIZZATA – MERA SOMMATORIA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE – VERIDICITÀ DI PARTE DELLA DICHIARAZIONE – AMMISSIBILITÀ – MOTIVAZIONE - NECESSITÀ

Sul giudizio 'indiziario' la giurisprudenza penale ha precisato come tale procedimento valutativo si articoli in due distinti momenti: "Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass.. Pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Dunque non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito. Nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 91/CFA/2022-2023/F

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 192, comma 2, CPP

Articoli

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