GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO - INFERIORE ALL’ESCLUSIONE DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO - RAGIONEVOLE CERTEZZA - SUFFICIENZA

La prova dell'illecito sportivo può essere colta nella convergenza di plurimi gravi e precisi indizi, sufficienti a generare la ragionevole certezza della sua commissione (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi" (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Rv. 280414 - 01).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 91/CFA/2022-2023/E

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 192, comma 2, CPP

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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