PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – ART. 38, COMMA 5, CGS CONI – SOSPENSIONE DEI TERMINI – APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTI DA ESEGUIRSI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE – AMMISSIBILITÀ DELLA SOSPENSIONE

La norma di cui all’art. 38, comma 5, lett. b) del Codice CONI, relativa alla sospensione dei termini, deve essere intesa nel senso di attribuire al giudice il potere di sospensione anche là dove gli accertamenti riguardino quelli da eseguirsi da parte del Procuratore federale e da questi esplicitati e chiariti, con espresso riferimento ad atti di cui il collegio comunque dispone e che legittimamente valuta. L'intento della norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento. La Giustizia sportiva deve infatti sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la 'posizione' processuale del deferito, anche in presenza di circostanze soggettivamente o oggettivamente esterne che rendano difficile se non impossibile pervenire alla decisione nei termini stabiliti con garanzia del diritto di partecipazione e difesa. Di qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di esigenze istruttorie che coinvolgano l'incolpato e necessitino della sua collaborazione, per una situazione assimilabile lato sensu alla questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, che non risulta, invece, espressamente regolata nè dal Codice Coni nè da quello della Federazione (cfr. Collegio di Garanzia dello sport, Sez. II, n. 20/2015 in fattispecie in cui, avendo il giudice demandato ad autorità esterna taluni accertamenti ritenuti indispensabili ai fini del decidere, il Collegio ha ritenuto il corrispettivo periodo di tempo a tanto dedicato, 'sospeso' ex art 38 CGS Coni per il ricorso della 'pregiudiziale incidente', cui la predetta norma deve ritenersi si riferisca in assenza di diversa specifica previsione legislativa, così statuendo: "allorché ricorra la necessità di procedere all’accertamento della questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, non essendo la connessione per pregiudizialità/dipendenza espressamente regolata, trova applicazione la previsione di cui all’art. 38 comma 5 lett. b) CGS, dovendosi la questione pregiudiziale intendersi compresa tra gli accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato”).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 91/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 38, comma 5, CGS CONI

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