CORTE FEDERALE D’APPELLO – DOMANDE E ECCEZIONI – NUOVE PROVE – AMMISSIBILITÀ – APPELLO - NATURA GIURIDICA – RIMEDIO CASSATORIO ATTENUATO

Nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità̀, il necessario controllo sulla congruità̀ e sulla logicità̀ del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). Per come indicato dall'art. 2 del CGS Coni, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità̀, pur facendosi riferimento alle regole del processo civile in quanto compatibili. Così che può affermarsi come la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del CGS FIGC attenui invero il carattere di revisio prioris instantiae del processo sportivo d’appello, accentuandone, di contro, gli aspetti di novum iudicium (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 91/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 101, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf