Sanzioni- esecuzione delle sanzioni - esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici - art. 21 CGS - violazione di norme dell’ordinamento sportivo da parte di un tesserato - perdita della gara a carico della società sportiva - insufficienza
In caso di violazione di norme dell’ordinamento sportivo da parte di un tesserato, l’eventuale limitazione delle condotte rilevanti sul piano disciplinare alla sola perdita della gara a carico della società sportiva avrebbe l’effetto di elidere il principio della personalità della responsabilità disciplinare e consentirebbe, in maniera del tutto irragionevole, allo sportivo responsabile della violazione disciplinare di andare indenne dalle conseguenze (sanzionatorie) della propria condotta, concentrando su altro soggetto (nel caso, la società sportiva), gli effetti afflittivi della fattispecie violativa rilevante sul piano disciplinare.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 91/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 21 CGS