Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – termine di conclusione delle indagini – art. 123 CGS – perentorietà – ratio

Il termine previsto dall’art. 123, primo comma, del CGS, al pari di tutti i termini previsti dal Codice, deve ritenersi perentori, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, come stabilito in modo inequivoco dall’art. 44, comma 6, CGS Il principio, già contenuto nel Codice previgente, risulta da ultimo confermato anche con riferimento all’art. 123 CGS dalla decisione della Corte federale a Sezioni Unite n. 73 del 2019, ove si ribadisce che l’inosservanza dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS determina l’improcedibilità dell’azione disciplinare e che, per quanto concerne, in particolare, la prima disposizione, l’adempimento necessario per evitare l’improcedibilità, indicato con una espressione univoca, è dato dalla comunicazione “all’interessato”. Come da ultimo ribadito dalle menzionate SS.UU., l’osservanza dei termini nel procedimento disciplinare “è espressione di un generale diritto punitivo (al quale appartiene il sottosistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva), secondo il quale l’esercizio dell’azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare un diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo”. Al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l’onere di comunicazione in questione-si legge nella medesima decisione - non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell’atto medesimo da parte della Procura.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 91/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 123 CGS; art. 44, comma 6, CGS; art. 125 CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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