Responsabilità delle persone fisiche - art. 5 CGS – colpa – sufficienza – dolo specifico - esclusione
Ai sensi dell’art. 5 del CGS le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Tale disposizione prevede che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa. A fortiori tale disposizione esclude la necessità del dolo specifico cioè il quid pluris dell’agire per il raggiungimento di un determinato scopo indicato dal legislatore.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 90/CFA/2021-2022/E
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 5 CGS