Sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati - art. 9 CGS - sanzioni distinte tra soggetti dell’ordinamento sportivo – squalifica per i calciatori e inibizione per dirigenti e personale societario.
Nel disciplinare in un unico articolo (l’art. 9) le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società, il CGS ha presupposto una distinzione (che trova univoca conferma nella prassi) tra le sanzioni riferibili ai calciatori e quelle riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo. La squalifica attiene alla interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti, come i dirigenti della società, che non sono impegnati direttamente, come invece i calciatori, nell’attività agonistica. Squalifica e inibizione costituiscono dunque due differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9 CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 90/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 5 CGS