DOVERI GENERALI DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - RATIO

Ai sensi dell’art. 22 CGS ”Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 …. se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.” La ratio della disposizione – diretta  a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo - risiede nell’esigenza, in mancanza di mezzi coercitivi, di evitare che soggetti che siano a conoscenza di fatti e comportamenti rilevanti per l’ordinamento federale si sottraggano alle convocazioni della Procura federale, per evitare l’adozione di sanzioni disciplinari. E pertanto la stessa sottrazione alla convocazione, costituendo violazione di una specifica disposizione, può essere sanzionata.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 8/CFA/2023-2024/L

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 22, comma 1, CGS

Articoli

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).

Salva in pdf