GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – DIRITTO DI DIFESA - FACOLTÀ DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE INDAGINI – MANCATA ALLEGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI – DECADENZA – NON SUSSISTE

La mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento disciplinare da parte della Procura – che abbia inviato l’atto di deferimento ai sensi dell’art. 80 CGS ai fini dell’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale -   non comporta violazione del diritto di difesa, stante la facoltà dell’indagato, in ogni momento del procedimento, dalla conclusione delle indagini fino alla fase giudiziale innanzi al Tribunale, di essere informato di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare attraverso una semplice richiesta di accesso. (SSUU n. 47/2022-2023). Tuttavia, per quanto sia auspicabile e risponda all’interesse alla celerità del procedimento oltre che alla pienezza del contraddittorio che la Procura al momento dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 80 CGS depositi tutti gli atti istruttori posti a sostegno della propria iniziativa, dalla lettura del Codice non è possibile trarre una preclusione in tal senso, in assenza di disposizioni che prevedano un termine o che impongano, a pena di decadenza, l’onere di depositare tutti gli atti a supporto del procedimento. Pertanto, in assenza di esplicite previsioni, la Procura non decade dalla possibilità di depositarli in giudizio solo per il fatto di non averli materialmente allegati all’atto di deferimento trasmesso ai sensi dell’art. 80 CGS. (Corte federale d’appello, Sez. I, n.112//2022-2023). 

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 8/CFA/2023-2024/I

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 80 CGS

Articoli

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

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