GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – PROCURA FEDERALE – INDAGINI – PROROGA – PROCURA GENERALE DELLO SPORT – AUTORIZZAZIONE – SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE

Ai sensi dell’art. 119, comma 5, CGS “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione di autorizzazione.” Dalla disposizione emerge un rapporto bipartito (Procura federale – Procura generale dello sport) nel quale non v’è spazio per un terzo soggetto (l’incolpato), né per un contraddittorio. La valutazione dei motivi posti a fondamento delle richieste di proroga è rimessa difatti all’apprezzamento del Procuratore generale dello sport, organo di garanzia per lo stesso incolpato. Nessuna udienza camerale è prevista, al pari della possibilità per le parti (incolpato e Procura) di presentare memorie. Inoltre, ogni fase del procedimento è comunicata al Procuratore generale dello sport sin dall’iscrizione nell’apposito registro e che alla richiesta di proroga, la Procura federale, alimentando il relativo fascicolo del procedimento, allega al Procuratore generale dello sport tutti gli atti compiuti. La richiesta di proroga della Procura federale – e a fortiori, la valutazione del Procuratore generale dello sport, che si salda uno actu con la richiesta - non è  quindi sindacabile, essendo la potestà sul punto riservata dall’ordinamento settoriale sportivo alla Procura Generale del CONI, così come correttamente osserva l’appellante.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 8/CFA/2023-2024/H

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 119, comma 5, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

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