GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIA DELL’ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO – NON UTILIZZABILITÀ DEL DOCUMENTO – PUÒ COSTITUIRE STIMOLO INVESTIGATIVO - DOVEROSA ATTIVITÀ PRE-PROCEDIMENTALE – DEVE ESSERE DATA CONTEZZA AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 8/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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