Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell’illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

Per l’illecito sportivo, ai fini di integrare lo standard probatorio richiesto, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza, desumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che forniscano, come nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito contestato (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). 

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 8/CFA/2022-2023/B

Presidente: Palmeri

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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