Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale – art. 122, comma 4, CGS - riapertura delle indagini – eccezione alla regola del termine- durata massima delle indagini
Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del CGS – secondo cui dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanza rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza - costituisce un'eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini, a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati. Eccezione che tale cesserebbe di essere ove se ne consentisse l'applicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire a carenze probatorie verificatesi per errori imputabili all'operato degli Uffici federali.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 8/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Leozappa
Riferimenti normativi: art. 122, comma 4, CGS;
Articoli
Art. 122 - Richiesta di archiviazione
1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.