Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone - ratio
Le sanzioni a carico delle persone sono connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva) e devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente, desumibile da diversi indicatori, tra i quali sono da valorizzare i precedenti disciplinari ed eventuale recidiva.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 89/CFA/2023-2024/G
Presidente: Torsello
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 12 CGS
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.