Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – condotta cui segue una lesione personale attestata con referto medico – nozione di lesione personale – diversa da quella penale - ratio

La locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. - e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica (Corte federale d’appello, SS.UU., 11/2023-2024). Sul piano ermeneutico il primo comma dell’art. 35 CGS è indicativo dell’intendimento del legislatore sportivo che, nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, ha ritenuto di dover anticipare con finalità preventive la soglia di punibilità di comportamenti, che considera comunque violenti, quando siano idonei a produrre un’alterazione fisica o psichica degli ufficiali di gara, anche se non attestata da referti medici. Più in generale, sul regime sanzionatorio, il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a seguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023. Ma già̀ prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più̀ volte sottolineato che l’ordinamento non può̀ in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità̀. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più̀ di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più̀ propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità̀ di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021- 2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 89/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 35 CGS; art. 581 e 582 CP

Articoli

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.*

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.*

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.*

5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.*

5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.*

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

 

* comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.”

* comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.”

* comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.

* comma 5 così modificato dal C.U. FIGC  n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”

* comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023

 

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