Corte federale d’appello – natura del giudizio – rimedio a critica libera - reclamo del Presidente federale - qualificazione normativa della condotta - vincolo – non sussiste

Il giudizio della Corte federale d’appello è rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (rimedio a critica libera), all’esito del quale si produce un effetto sostitutivo della decisione del giudice di appello a quella impugnata. Conseguentemente non soltanto è irrilevante la mancata qualificazione sotto il profilo giuridico della condotta dell’incolpato da parte del Giudice di primo grado, ma nessun vincolo può derivare alla Corte nell’individuazione delle disposizioni normative da applicare al caso concreto. Ciò è tanto più vero nel caso di reclamo del Presidente federale di cui all’art. 102 CCS, la cui finalità è essenzialmente volta a vigilare sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo - e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 89/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 106, comma 1, CGS; art. 102 CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

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