ILLECITO SPORTIVO – ART. 30 CGS - ALTERAZIONE DELLO SVOLGIMENTO E DEL RISULTATO – NON OCCORRE - ATTIVITÀ DIRETTE ALLO SCOPO – SUFFICIENZA – FATTISPECIE DI PURA CONDOTTA – IDONEITÀ DEGLI ATTI – VA VALUTATA EX ANTE
L’illecito sportivo, già previsto dall’art.7 del CGS previgente e ora sanzionato dall’art. 30, è “un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque [...] di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CGF 27 agosto 2015 C.U. 016/CFA riunione 27 agosto 2015, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34, conforme: CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020) . Si tratta di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L’idoneità degli atti va valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità (CFA n. 84/2020-2021).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 89/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 30 CGS
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Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.