Settore tecnico – Regolamento Settore tecnico – categorie di base – un allenatore UEFA per ciascuna categoria – sufficienza – interpretazione formale - esclusione
Ai sensi dell’art. 39 del regolamento del Settore tecnico federale è sufficiente il tesseramento di un allenatore UEFA per ciascuna categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), indipendentemente dal numero delle squadre in cui la società suddivida gli atleti di ciascuna categoria. Ciò deriva dal raffronto con le previsioni del Regolamento del Settore tecnico relative all’attività agonistica giovanile (propria delle successive categorie dei Giovanissimi e degli Allievi) secondo le quali invece “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico” (art. 39 lettera Gb). Pertanto per le categorie di base è sufficiente il tesseramento di un allenatore titolato UEFA per ciascuna categoria laddove per l’attività agonistica giovanile propriamente detta (svolta dalle categorie dei Giovanissimi e degli Allievi) ogni squadra deve essere affidata ad un allenatore UEFA, in considerazione dei più gravosi impegni formativi che l’attività agonistica intrinsecamente comporta. Peraltro, alla previsione dell’obbligo di “tesseramento di un tecnico qualificato” per la categoria di base non può essere attribuita una valenza meramente e puramente formale, al punto da ritenere che sarebbe sufficiente la presenza nell’ organigramma della società di un allenatore qualificato, indipendentemente poi da chi nei fatti svolge il ruolo ed i compiti di allenatore di ciascuna squadra della categoria stessa. In armonia con i fini educativi e formativi che improntano l’attività sportiva di base nel gioco del calcio e al fine di garantire i valori cardine della sicurezza e della salute dei giovanissimi atleti, in un contesto volto a promuoverne l’inclusione e la crescita sociale, è evidente infatti che la funzione di allenatore non può che essere concretamente affidata ad un tecnico debitamente qualificato. Questi dovrà pertanto – anche qualora si avvalga in concreto del supporto e dell’aiuto di preparatori non titolati come nei fatti sembra frequentemente avvenire nell’ambito delle categorie di base - avere la personale responsabilità e il diretto controllo di ogni fase degli allenamenti, nonché della guida di ogni squadra in eventuali percorsi di approccio all’attività agonistica, proprio perché la tutela dei giovanissimi atleti presuppone che la loro corretta attività sportiva sia responsabilmente supervisionata in ogni sua fase da un soggetto in possesso dei titoli idonei. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio non valesse a dimostrare che effettivamente la società avesse inteso aggirare il disposto normativo, delegando integralmente ad un soggetto non titolato le funzioni di allenatore di una delle squadre degli esordienti).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 88/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 39 Regolamento Settore tecnico