Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione - termine per il compimento delle indagini preliminari – dies a quo – dal giorno di avocazione e contestuale applicazione di un Procuratore nazionale dello sport

Il dies a quo del termine per il compimento delle indagini preliminari, a seguito dell’avocazione del procedimento da parte della Procura generale dello sport, prende avvio dal giorno di avocazione del procedimento disciplinare e contestuale applicazione del Procuratore nazione dello sport designato (CFA, SS.UU., n. 80/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 88/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 52, comma 1, CGS CONI; art. 44, comma 6, CGS FIGC

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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