Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – avviso della conclusione delle indagini – finalità – omissione – vizio della procedura

L’avviso di conclusione delle indagini costituisce un  adempimento indispensabile all’economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell’interessato, il quale solo a seguito di questa notifica può esercitare quelle facoltà che rappresentano per lui fondamentali garanzie di difesa: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito contestato nonché quella di ottenere la discovery degli atti di indagine espletati dall’organo inquirente, facendo uso della “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia” entro cinque giorni da tale notifica (CFA, Sez. I, n. 58/2019-2020). L’avviso di conclusione delle indagini ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare - ove rivestano carattere esimente - il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase. Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda (CFA, Sez. I, n. 106/2017-2018). Nè tale omissione, rilevabile anche d’ufficio, può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli incolpati, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine che mira - eventualmente - ad impedire l’instaurazione stessa della fase processuale.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 88/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 123 CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

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