Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – perentorietà

A norma dell’art. 123, comma 1, CGS, “[i]l Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante, salvo proroga], se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Aggiunge l’art. 125, comma 2, CGS, che “[l]'atto di deferimento … deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1”. Tale fase pre-processuale del procedimento disciplinare è segnata da termini che sono pacificamente da ritenersi perentori (CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 88/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 123, comma 1; art. 125, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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