Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – condotte di rilevante gravità - attività sportiva - rapporto non riconducibile – sanzionabilità o meno

Allorché le condotte di tesserati, pur oggettivamente di rilevante gravità, non siano riconducibili neanche in via indiretta all’attività sportiva, mentre secondo la Corte federale d’appello si deve escludere la giurisdizione del giudice sportivo (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023; CFA., SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 65/2023-2024), per le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (decisione n. 10/2024) «L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti».

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 88/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 5 Codice di comportamento sportivo

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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