GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DOPO IL DEFERIMENTO – ART. 127 CGS – TRIBUNALE FEDERALE – DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ACCORDO – ASSUME LA FORMA DELL’ORDINANZA – IMPUGNABILITÀ – SOLO CON LA SENTENZA DI MERITO – RISERVA DI IMPUGNAZIONE – NON OCCORRE
Il provvedimento del Tribunale federale pronunciato ai sensi dell’art. 127 CGS con il quale si dichiarano non sussistenti i presupposti per l’efficacia dell’accordo non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, sicché tale provvedimento assume natura di ordinanza ex art. 279 c.p.c.. che, non potendo pregiudicare la decisione, è impugnabile solo con la sentenza, sempre che sulla stessa abbia inciso. Nè pare ipotizzabile un dovere di riserva di impugnazione a pena di inammissibilità, essendo, anche la riserva ex art 361 cpc, collegata pur sempre ad una sentenza, sia pur parziale, emessa ex art 278 codice citato.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 88/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 127, comma 3, CGS
Articoli
Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento
1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.