GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC E ALTRE FONTI NORMATIVE – RAPPORTI – LACUNE DEL CGS– CODICE DI PROCEDURA PENALE – APPLICABILITÀ
Il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come prevista dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. Esistono istituti, come il patteggiamento, infatti, che nel codice di procedura penale appaiono del tutto speculari a quelli previsti dall'ordinamento sportivo. Al riguardo è stato considerato che “Se è pacifico tale richiamo [n.d.r.: del codice di procedura civile] per i giudizi di reclamo avanti gli organi di giustizia sportiva, tale conclusione è meno scontata con riferimento ai giudizi sportivi disciplinari attivati su deferimenti della Procura federale. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione, fino al limite estremo dell’esclusione dell’associato. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 del CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Tale differenza spiega perché l’azione disciplinare è riservata, in via esclusiva, al Procuratore Federale (art. 118, CGS) che, ove ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (art. 125, CGS). Da quanto rilevato, il Collegio ritiene che per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di Giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento” (Corte federale d’appello, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 88/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 3, comma 2, CGS; art. 6, comma 3, CGS CONI;
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.