GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DOPO IL DEFERIMENTO – ART. 127 CGS – TRIBUNALE FEDERALE - CONDIZIONI PER IL RIGETTO - ASSOLUTA ASSENZA DI ELEMENTI DI PROVA – PROSCIOGLIMENTO – POSSIBILITÀ

L'art. 127 CGS, comma 3, prevede che "Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione". Trattasi delle regole attinenti al patteggiamento dopo il deferimento, che divergono da quelle concernenti l'altro tipo di patteggiamento, pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. Al riguardo, occorre chiarire se le ipotesi previste quali condizioni del rigetto della congiunta proposta delle parti, siano quelle - ed esclusivamente quelle - indicate dalla norma. Un primo argomento proviene dal distinguo che il legislatore sportivo ha ancorato al momento in cui interviene tale richiesta: per quella antecedente al deferimento, è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello Sport per le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126 co.5 CGS); per quella successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione. Se il patteggiamento pre-deferimento rimane nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante, nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale. Il momento di verifica, in questo caso, non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. Tant'è che proprio alla sua dichiarazione di efficacia è da molti attribuita natura di 'decisione' vera e propria, così come nel processo penale l'accoglimento del richiesto patteggiamento è parificabile ad una sentenza di condanna. Infatti si è ritenuto che debbano rimanere esclusi dalla pubblicità prevista dall'art. 11, comma 4, CGS CONI, gli accordi di applicazione della sanzione di cui all’art. 48 stesso codice, "sia per la loro diversa natura negoziale e non autoritativa, sia per essere una delle parti, la Procura Federale, ufficio interno di ogni federazione e non già organo di giustizia sportiva" (cfr. Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 aprile 2018 n. 1). I principi generali che regolano l'istituto della richiesta dell'applicazione di pena demandata alla 'decisione di efficacia' da parte di un giudice non si potrebbero mai conciliare con un provvedimento di quest'ultimo del tutto svincolato dalla astratta possibilità di un accertamento della responsabilità del deferito, poiché è questo il rischio che l'istante cerca di evitare, proponendo una pena che assume inferiore a quella che potrebbe essergli inflitta, così come l'altra parte, evita il rischio di un proscioglimento del soggetto da lui inquisito e deferito, accettando di proporre una pena minore a quella che riterrebbe equo richiedere (ed irrogare). Il corollario di tale affermazione è che - di contro - in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione (cfr. sul tema Cass.. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 36221 del 06/06/2019). Al riguardo le Sezioni Unite avevano già precisato (sia pure in relazione alla precedente disciplina del patteggiamento sportivo) come "l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L’accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l’esecuzione del pagamento dell’ammenda, decorre non già dall’accordo tra le parti ma dalla decisione del giudice"(C.F.A. – Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 88/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 127, comma 3, CGS

Articoli

1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

Salva in pdf