Calciatore - cessione di contratto – sistema di liquidazione in “stanza di compensazione” – clausola sell-on fee – ricezione del corrispettivo della società cedente – è evento certo
Il sistema di controllo contabile e finanziario apprestato mediante la “stanza di compensazione”, cui si correla il rilascio del visto di esecutività, necessario per poter fruire delle prestazioni del calciatore professionista, circoscrive il profilo di incertezza insito nella stipulazione della clausola sell-on fee al solo avveramento della futura cessione del calciatore interessato, laddove la “ricezione” del corrispettivo sia da parte della società cedente, a titolo di premio, sia da parte della società cessionaria a titolo di prezzo per l’ulteriore cessione, si configura invece nell’ordinamento federale, per i trasferimenti in ambito nazionale, come evento “certo”, per sua natura estraneo all’istituto negoziale della condizione sospensiva (v. art. 1353 c.c.). Pertanto, una volta avveratosi l’evento dedotto nella condizione sottesa alla clausola sell-on fee, cioè il successivo trasferimento del calciatore a un sodalizio terzo, la disciplina federale relativa alla liquidazione dei rapporti tra le società professionistiche in stanza di compensazione ed al necessario rilascio del visto di esecutività da parte della Lega assolve piuttosto alla funzione di una condicio juris, la cui realizzazione è idonea ad assorbire ogni profilo condizionante della clausola correlato alla nuova cessione.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 87/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: : art. 102, comma 5, delle NOIF; art. 15 e 16 Allegato A) al C.U. n. 250/A pubblicato il 21 maggio 2021, relativo alla stagione sportiva 2021/2022; artt. 1374 e 1339 C.C..