Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS - condotta gravemente antisportiva - art. 39 CGS – sanzionabilità – anche se compiute in occasione della gara
Se la condotta violenta (art. 38 CGS) sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [..] con un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49), quella di cui all'art. 39 stesso Codice si caratterizza per la violazione, peraltro grave, dell'agonismo sportivo, con atti che dallo stesso eccedano. Tali distinte condotte, tuttavia, non restano oggetto di sanzione solo nel caso in cui siano poste in essere durante la gara, atteso che entrambe le norme citate prevedono la punibilità del calciatore che di esse si renda responsabile anche "in occasione" della gara.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 87/CFA/2023-2024/F
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 38, comma 1, CGS; art. 39 CGS
Articoli
Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.
Art. 39 - Condotta gravemente antisportiva
1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.
2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.
3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.